Illustrissimo Ministro della Giustizia gabinetto.ministro@giustiziacert.it
La recente nota del Ministero della Giustizia del 07/03/2023, ove si prevede che i diritti di copia sia nel procedimento civile che nel procedimento penale debbano essere obbligatoriamente acquisiti online tramite la piattaforma di cui all’art 5 comma 2 del D.Lgs 82/2005 ( Piattaforma PagoPa), non garantisce la tutela del libero accesso alla giustizia ed addirittura ostacola la salvaguardia del diritto di difesa. Orbene, nei settori processuali, soprattutto in cui i fascicoli non risultano digitalizzati, come in quello del Penale oppure in tutti i procedimenti civili e penali presso il GDP o presso la Suprema Corte di Cassazione, la forma di pagamento telematico comporta di per sé una serie di adempimenti ulteriori da parte dell’avvocato rispetto a quelli espletati fino ad ora. A titolo esemplificativo, con riferimento al diritto di copia - l'avvocato è costretto ad accedere alla cancelleria per controllare il numero di copie da richiedere, tornare successivamente in cancelleria (dopo essersi muniti di ricevuta PagoPa) per effettuare la richiesta sopra detta e ritornare ancora in cancelleria a ritirare le copie predette. Sebbene ci sia qualche ufficio giudiziario che consente di interloquire con la cancelleria via pec per conoscere il numero di pagine da richiedere e l’importo da pagare, ottendo -in alcuni rari casi - la spedizione delle copie richiesta via pec o via servizio postale, tuttavia la PEC dovrà essere lavorata comunque da un operatore e, conseguentemente, la risposta da inoltrare all’avvocato o al cittadino istante non potrà mai essere immediata. E questo pur tralasciando, per il momento, la questione dei maggiori costi da sostenere da parte del medesimo cittadino: infatti, non vi è dubbio che il pagamento tramite PagoPa ha un costo di cui beneficiano le Banche. Peraltro, la previsione del pagamento telematico vanifica la richiesta “urgente” della copia, in quanto i vari adempimenti previsti per effettuare il pagamento telematicamente (come sopra evidenzianti), comportano un dispendio di tempo che potrebbe addirittura inficiare il diritto di difesa: sì pensi, ad esempio, al difensore che ha ricevuto il mandato in prossimità della scadenza di un atto da impugnare oppure l’ipotesi del “comune cittadino”, che debba richiedere in tempi rapidi un atto ( per esemplificare: una sentenza di condanna in primo grado) in prossimità di scadenza per presentare l’atto di impugnazione e che potrebbe trovarsi pregiudicato dai maggiori tempi necessari per ottenere la copia mediante il pagamento telematico, soprattutto laddove non avesse a sua disposizione gli strumenti per il pagamento telematico immediatamente disponibile. Le argomentazioni spese per il diritto di copia sono valevoli anche per il diritto di certificato e per le spese di notificazione. Inoltre, va rilevato che il Dipartimento Affari di Giustizia nella nota del 21/02/2023, in riposta con mail Filodiretto al quesito posto dal Procuratore di Verona, aveva correttamente rilevato che nel settore civile, per i nuovi procedimenti instaurati dopo il 28/02/2023, è obbligatorio il pagamento tramite PagoPa dei diritti di copia, dei diritti di certificato e delle spese di notificazione, e che la mancata menzione del processo penale, all’interno dell’art. 196 TUSG, fa propendere dunque per la non obbligatorietà, nella citata sede, dello strumento di pagamento telematico. Secondo il menzionato provvedimento veniva precisato altresì che l’uso di PagoPa non è obbligatorio ma che è comunque consentito dal Ministero, come già stabilito nella nota prot. DOG 13550.U del 20 aprile 2020, (richiamata dal Provvedimento del 21 febbraio 2023), con cui la Direzione generale aveva reso noto che “In attuazione all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione digitale e del D.L. n. 179/2012 come convertito in legge, il Ministero della Giustizia permette, tra gli altri servizi, il pagamento telematico dei diritti di copia” anche nel settore penale. Sul punto si è espressa altresì la Presidenza del Tribunale di Torino con provvedimento del 10/03/2023, disponendo che, allo stato, le cancellerie penali accettino le marche cartacee, rimanendo facoltativo il pagamento mediante piattaforma PagoPa. Dunque, si ritiene che la facoltività del sistema di pagamento telematico sia senz’altro la scelta corretta e che sia da applicarsi al settore del penale, ma non solo, gestendo almeno una fase transitoria nell’attesa della digitalizzazione degli uffici. Per quanto sopra premesso, il Movimento Forense INVITA Il Ministero della Giustizia a intervenire sul provvedimento del 07/03/2023, prevedendo la deroga, almeno transitoria, del pagamento telematico dei “diritti di copia urgenti, del diritto di certificato e per le spese delle notificazioni” in relazione al settore penale e civile. Con osservanza IL MOVIMENTO FORENSE I Presidenti f.f. Elisa Demma Alberto Vigani
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