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LA DIMENSIONE ED I CRITERI DI REDAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NON SONO LA SOLUZIONE

MF: La dimensione ed i criteri di redazione degli atti giudiziari non sono la soluzione per i problemi della Giustizia, hanno altri obiettivi.

premesso

- che, nei giorni scorsi, è stato diffuso lo schema di “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari” in ambito civile, trasmesso dal Ministero della Giustizia al Consiglio Nazionale Forense, in data 23 maggio 2023, ai fini del parere previsto dall’art. 46 disp. att. c.p.c.; - che, nella nota di accompagnamento, il Ministro ha rappresentato che “al fine di dare la necessaria attuazione agli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il decreto ministeriale deve acquistare efficacia il 30 giugno 2023". Sussistono, pertanto, ragioni di urgenza”;

considerato

- che detto schema di regolamento, nella dichiarata ottica di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti giudiziari civili, contiene norme che definiscono rigidamente limiti dimensionali come fonte di sinteticità (consistenti nell’indicazione di un numero massimo di caratteri utilizzabili dai difensori), unitamente ad alcune regole tecniche redazionali come fonte di chiarezza (margini, intestazioni, parole chiave, etc.); - che le prescrizioni di cui al regolamento non risultano efficaci al fine del raggiungimento degli obiettivi di chiarezza e sinteticità ed in particolare: - che quanto all’obiettivo di “chiarezza” degli atti processuali nel regolamento non figura la possibilità per il difensore di inserire schemi e immagini di cd. “legal design” che consentono alle parti del giudizio la descrizione figurativa di situazioni fattuali complesse ed in più toglie al difensore un valido strumento difensivo, specie nei procedimenti di tutela della proprietà industriale; parimenti si dica in relazione alle note a piè di pagina, totalmente cassate nella bozza di regolamento ed invece utili all’argomentazione difensiva, laddove utilizzate per spiegare al giudice termini tecnici senza interrompere l’esposizione. - che in relazione all’obiettivo di “sinteticità”, viene raggiunto imponendo limiti dimensionali, il cui superamento (per la sola avvocatura) va motivato (con motivazione sindacabile dal giudice si immagina). L’imposizione di un numero massimo di caratteri pare eccessivamente impositiva e la possibilità di motivare il superamento non dà certezza di non violare il regolamento, con il relativo rischio di sanzioni economiche in sentenza. Si aggiunga poi che i comuni software di scrittura, consentono facilmente il conteggio dei caratteri; tuttavia, applicando le esclusioni (dal conteggio) dell’art. 4, il difensore si trova a dover conteggiare manualmente il numero di caratteri! - che l’inserimento obbligatorio di (massimo) 10 parole chiave che definiscono l’oggetto del giudizio, è confusorio e non pare rispondere a nessuno dei predetti requisiti (cosa si intende per parole chiave? va inserita una frase o solo il nome degli istituti?); - che in relazione alle sanzioni, seppure l’art. 46 disp. att. cpc non preveda sanzioni processuali (improcedibilità o invalidità degli atti), lo stesso prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche può essere valutato in ambito ripartizione delle spese legali; - che l’entrata in vigore dal 30 giugno p.v. anche per i procedimenti pendenti rischia di esporre le parti a sanzioni per non aver rispettato il regolamento negli atti già depositati;

ritenuto

- che il principio fondamentale che deve ispirare ogni riforma processuale non può che essere la preventiva condivisione con l’Avvocatura, nella prospettiva di una convinta e consapevole salvaguardia del diritto di difesa, architrave costituzionale del nostro ordinamento e baluardo essenziale a tutela dei cittadini, anche a fronte di aspetti economici di derivazione comunitaria; - che, pertanto, anche il testo definitivo del regolamento in questione dovrà necessariamente conformarsi a tale principio di civiltà giuridica, evitando di imporre eccessivi o irragionevoli contenimenti redazionali, mantenendo la previsione di ampie e specifiche deroghe su indicazione del difensore, senza alcuna sanzione processuale o economica in punto spese di lite, favorendo, ove possibile, ipotesi di premialità per l’osservanza dei criteri dimensionali; - che il Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali (decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018) ha elaborato schemi e criteri vincolanti in relazione alle tecniche di scrittura degli atti giudiziari che non sono mai stati applicati e vengono completamente stravolti dal Dm attuale; - che, nell’ottica dell’innovazione del settore giustizia, è opportuno considerare che nel prossimo futuro è immaginabile l’utilizzo di strumenti di Intelligenza artificiale nel processo, per cui è opportuno creare una cultura di redazione testi “machine Readeable” sia per gli avvocati che per i magistrati, senza omettere di considerare però, che schemi e rappresentazioni grafiche possono avere valore icastico maggiore; - che, letto l'articolo 7 della bozza di dm, i criteri delle persone degli atti risultano asimmetrici nel confronto tra i requisiti richiesti agli avvocati e quelli richiesti ai magistrati, con una inaccettabile assenza di parificazione ed uguaglianza delle posizioni professionali, anche dal punto di vista delle sanzioni; che il Consiglio Nazionale Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano hanno già rilevato, evidenziato e comunicato al Ministero di Giustizia plurime ulteriori criticità che non garantiscono la tutela del diritto di difesa e che qui si riportano integralmente in quanto condivise in ogni loro parte;

evidenzia

la necessità di modificare il regolamento tenendo conto che gli obiettivi di sinteticità e chiarezza possono essere raggiunti solo con una consapevole e motivata partecipazione delle parti e in tal senso

invita

il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense a proseguire le interlocuzioni con il Ministero della Giustizia sulla base dei suddetti principi, manifestando piena disponibilità a fornire, per quanto di propria competenza, ogni utile e opportuno supporto in particolare anche chiedendo al Ministero: - che l’entrata in vigore del regolamento prevista per il prossimo 30 giugno sia preceduta da un periodo di non vincolatività della norma per consentirne la massima diffusione e la creazione di percorsi formativi ad hoc per gli avvocati; - che il regolamento, in punto chiarezza e sinteticità, non escluda la possibilità di usare schemi e immagini nei testi e non siano escluse completamente le note a piè di pagina; - che il regolamento preveda una premialità per gli avvocati che usano i link ipertestuali o implementano gli atti con criteri redazionali chiari e sintetici, anche innovativi.

Con osservanza. Roma, 10 giugno 2023 I Presidenti f.f. Avv. Alberto Vigani Avv. Elisa Demma






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